Circolare Aprile 2025

Recenti chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 3 aprile 2025 (prof. n. 0000616) relativamente alla prassi dell’anticipazione mensile del TFR in busta paga.

PREMESSA
L’Ispettorato d’area metropolitana di Milano ha sollevato un quesito in merito alla legittimità della prassi, riscontrata dal personaleispettivo, di anticipare mensilmente le quote di TFR in busta paga, nonché sulle conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento di tali somme.

QUADRO NORMATIVO
Come noto, il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile ed è una somma di denaro che il datore di lavoro deve accantonare mensilmente per conto del lavoratore, con la finalità di assicurare a quest’ultimo un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

Si ricorda che:

  • L’art. 2120 e. nei primi cinque commi stabilisce i criteri di calcolo del TFR.
  • I commi successivi disciplinano le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è possibile anticipare il TFR.
  • L’ultimo comma rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’eventuale introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.

CHIARIMENTI DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la nota in oggetto, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prot. n. 2899 del 27 marzo 2025), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quanto segue:

  • Regime sperimentale concluso: L’anticipazione del TFR eff..ettuata oltre il termine del regime _erimentale individuato dalla L. n. 190/2014 (che era limitato ai periodi di paga dal 1 ° marzo 2015 al 30 gil!JJnO 2018) è consentita nei soli casi espressamente previsti dall’art. 2120 e.e.
  • Natura dell’anticipazione: La pattuizione collettiva o individuale può avere ad oggetto esclusivamente una anticipazionedell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile.
  • Conseguenze di un’anticipazione non conforme: Qualora si proceda a un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile del TFR, tale somma costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
  • Ratio dell’istituto: L’anticipazione mensile del TFR contrasta con la ratio dell’istituto, che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
  • Riferimento giurisprudenziale: La Corte di Cassazione, con ordinanza 4670 del 22 febbraio 2021, ha chiarito che in mancanza delle condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva/ individuale, l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

CONSEGUENZE SUL PIANO ISPETTIVO

Laddove vengano riscontrate ipotesi di anticipazione del TFR non conformi alle previsioni di legge, il personale ispettivo intimerà al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento di disposizione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

CASI PARTICOLARI: AZIENDE CON ALMENO 50 DIPENDENTI
Si ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2007, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è obbligato al versamento della quota di TFR al Fondo Tesoreria istituito ai sensi dell’art. 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale versamento assume la natura di contribuzione previdenziale, con applicazione dei principi di ripartizione e dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 e.e. Le quote di TFR versate al Fondo rispondono quindi al regime di indisponibilità proprio dellacontribuzione previdenziale, ferme restando le ipotesi di pagamento anticipato del TFR nei casi e nei limiti normativamente previsti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a:

  • Verificare eventuali prassi di anticipazione mensile del TFR in essere presso la Vostra azienda
  • Assicurarvi che le eventuali anticipazioni del TFR siano conformi ai casi previsti dall’art. 2120 e.e. o da eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi o individuali
  • Tenere presente che tali anticipazioni devono riguardare l’accantonamento già maturato e non possono configurarsi come un automatico trasferimento mensile in busta paga.
  • Considerare che le anticipazioni non conformi verranno riqualificate come maggiore retribuzione con conseguenti obblighi contributivi.

Lo Studio Giacomin Stp, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e per assisterVi nell’adeguamento delle Vostre prassi aziendali alla normativa vigente.