Con la presente desideriamo informarVi delle principali novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), con particolare riferimento agli aspetti di interesse per la gestione del personale dipendente.

Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2026, salvo diverse decorrenze specifiche che segnaleremo puntualmente.

  1. ALIQUOTE IRPEF

Viene ridotta l’aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito:

Scaglioni di reddito Aliquota 2025 Aliquota 2026
Fino a 28.000 euro 23% 23%
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro 35% 33%
Oltre 50.000 euro 43% 43%
  1. DETASSAZIONE AUMENTI CONTRATTUALI

Gli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 ai lavoratori dipendenti del settore privato, derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti [member]negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% (anziché IRPEF e addizionali).

Requisiti:

  • reddito da lavoro dipendente nell’anno 2025 non superiore a € 33.000;
  • incrementi spettanti nel corso del 2026.

Il lavoratore può rinunciare per iscritto al regime agevolato.

⚠️ NOTA: in caso di aumenti previsti dal C.C.N.L. da voi applicato sarà nostra cura informarvi e darvi le dovute indicazioni operative.

⚠️ Si attende il codice tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

  1. DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Le aliquote dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività vengono modificate come segue.

Anno Aliquota Limite annuo
2025 5% € 3.000
2026-2027 1% € 5.000

Condizioni:

  • premi previsti da contratti regolarmente depositati;
  • reddito nel periodo d’imposta precedente non superiore ad € 80.000.
  1. BUONI PASTO ELETTRONICI

Viene incrementato da € 8,00 a € 10,00 il valore giornaliero non imponibile dei buoni pasto elettronici.

Tipologia Limite giornaliero
Buoni pasto elettronici € 10,00
Buoni pasto cartacei € 4,00
  1. PREVIDENZA COMPLEMENTARE – AUMENTO LIMITE DEDUCIBILITÀ

Il limite annuo di deducibilità dei contributi versati a previdenza complementare passa da € 5.164,57 a € 5.300.

⚠️ Decorrenza indicata: periodo d’imposta 2026, ma il comma 202 prevede genericamente “1° luglio 2026” – si attendono chiarimenti.

  1. RAFFORZAMENTO CONTRATTO A TERMINE PER GENITORIALITÀ

È possibile prolungare il contratto a tempo determinato stipulato per sostituzione maternità/paternità anche al rientro della lavoratrice sostituita per permettere l’affiancamento fino al 1° anno di età del bambino.

Nelle aziende con meno di 20 dipendenti, lo sgravio del 50% sui contributi datoriali si applica anche al periodo di affiancamento.

  1. CONGEDI PARENTALI E CONGEDI PER MALATTIA FIGLI

Congedi parentali utilizzabili per:

  • figli di età fino a 14 anni (in luogo di 12 anni);
  • adozione/affidamento fino al 14° anno di ingresso in famiglia (in luogo del 12°).

Congedi per malattia figli:

  • aumento da 5 a 10 giorni lavorativi/anno per ciascun genitore
  • applicabilità estesa a minori tra 8 e 14 anni (in luogo di 8 anni)

⚠️ Si tratta di giorni giustificati ma non retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

  1. DETASSAZIONE MAGGIORAZIONI E INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E A TURNI

Viene introdotta l’imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di € 1.500, per:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno (art. 1, co. 2, D.Lgs. 66/2023);
  • maggiorazioni e indennità per lavoro festivo e nei giorni di riposo settimanale;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi.

Requisiti:

  • datori di lavoro del settore privato;
  • lavoratori con reddito 2025 non superiore a € 40.000, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

⚠️ NON CUMULABILE con premi di risultato/partecipazione utili detassati.

⚠️ ESCLUSI: lavoratori settore turistico, pubblici esercizi, stabilimenti termali (interessati al trattamento integrativo speciale che segue).

  1. TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO

Viene confermato per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 il trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per:

  • lavoro notturno;
  • lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Destinatari:

  • lavoratori esercizi di somministrazione alimenti e bevande;
  • lavoratori del comparto turismo (inclusi stabilimenti termali).

Modalità:

  • su richiesta del lavoratore;
  • attestazione scritta del reddito dipendente 2025 (non superiore a € 40.000);
  • compensazione in F24.
  1. AMPLIAMENTO PLATEA VERSAMENTO TFR AL FONDO TESORERIA INPS

È stato esteso l’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS anche per i datori che raggiungono la soglia dimensionale negli anni successivi all’avvio attività.

Periodo Soglia (media annua anno precedente)
2026-2027 ≥ 60 dipendenti
2028-2031 ≥ 50 dipendenti
Dal 2032 ≥ 40 dipendenti

Riferimento: media annuale lavoratori in forza nell’anno solare precedente.

⚠️ Le aziende interessate (che verranno da noi avvisate saranno tenute a versare mensilmente tramite F24 il TFR dei lavoratori all’INPS).

⚠️ NON RIGUARDA i lavoratori che hanno già scelto la previdenza complementare.

⚠️ Si attendono istruzioni operative INPS.

  1. CONFERIMENTO TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DECORRENZA dal 1° luglio 2026

Vengono introdotte modifiche sostanziali alla disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare e al meccanismo del silenzio-assenso.

Le principali novità riguardano:

  • adesione automatica con versamento TFR + contribuzione datore/lavoratore;
  • riduzione a 60 giorni del termine per la scelta (da 6 mesi);
  • estensione anche ai lavoratori non di prima assunzione;
  • nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro.

⚠️ Considerata la complessità e l’impatto operativo delle nuove disposizioni, lo Studio fornirà una specifica circolare di approfondimento a tempo debito, in attesa anche delle necessarie istruzioni operative da parte degli enti competenti.

 

E le agevolazioni contributive??

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I DATORI DI LAVORO

 Per i requisiti di dettaglio e la concreta fruizione si attendono successivi decreti e circolari INPS…

ESONERO ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Esonero parziale (esclusione INAIL) per 24 mesi per:

  • assunzioni a tempo indeterminato (personale non dirigenziale);
  • trasformazioni da tempo determinato a indeterminato;

effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

⚠️ Attuazione subordinata a decreto ministeriale e istruzioni INPS.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI MADRI LAVORATRICI

Esonero 100% contributi previdenziali a carico datore di lavoro (esclusione INAIL) per:

assunzioni, dal 1° gennaio 2026, di donne:

  • madri di almeno 3 figli under 18;
  • prive di impiego da almeno 6 mesi.

Limiti:

  • massimo € 8.000 annui (riparametrato mensilmente)
  • 24 mesi per tempo indeterminato
  • 12 mesi per tempo determinato
  • 18 mesi in caso di trasformazione TD→TI

⚠️ ESCLUSI: lavoro domestico, apprendistato.

⚠️ NON CUMULABILE con altri esoneri, ma compatibile con maxi deduzione costo lavoro.

⚠️ Attuazione subordinata a istruzioni INPS.

INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI (conciliazione vita-lavoro)

Esonero 100% contributi datore di lavoro (esclusione INAIL) per 24 mesi in caso di:

  • trasformazione da tempo pieno a part-time (orizzontale/verticale);
  • rimodulazione percentuale part-time;

di lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al 10° anno del figlio più piccolo (senza limiti d’età per figli disabili).

Condizione: riduzione orario di almeno 40 punti percentuali.

Limite: massimo € 3.000 annui (riparametrato mensilmente).

⚠️ ESCLUSI: lavoro domestico, apprendistato.

⚠️ Attuazione subordinata a decreto ministeriale (entro giugno 2026) e istruzioni INPS.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

STUDIO GIACOMIN STP [/member]